La F.N.C Vigili del Fuoco presenzia all'audizione informale del 23/11/2016 presso la Camera dei Deputati in Commissione Affari Costituzionali esponendo le problematiche della categoria e lasciando agli atti una memoria scritta di seguito allegata.
A seguito della convocazione in oggetto, la scrivente Federazione si pregia di lasciare memoria scritta sull'argomento trattato nell'auspicio che tale contributo possa essere di interesse per la risoluzione dell'annosa questione riguardante i Vigili del Fuoco "discontinui". L'impiego del personale volontario in servizio "temporaneo" o "discontinuo", trae origine con la nascita stessa del CNVVF. Infatti, tale modalità di impiego venne già prevista nell'art. 17 Legge 1570 del 1941: " in occasione di pubbliche calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il ministero dell'interno dispone il richiamo temporaneo in servizio continuativo di personale volontario..." . Il richiamo temporaneo fu poi meglio normato nel 1961 con l’art. 70 della L. 469 ed ha sempre mantenuto il carattere straordinarietà: “In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità"; successivamente, con l’art. 14 della L. 996/1970 fu apposto un limite massimo alla durata richiamo pari a 20 giorni. Limite che, dieci anni dopo, con l’art 41 della L. 930/1980 venne elevato ad 80 giorni. Successivamente, venti anni dopo, con l’art. 12 co. 1 della L. 246/2000 si estese ancora una volta il limite elevandolo agli attuali 160 giorni all'anno.
Dalla breve analisi storica emerge subito una considerazione: Il richiamo temporaneo fu istituito per sopperire a situazioni emergenziali, non ordinarie, che prevedevano in rapido incremento dell'organico disponibile per affrontare l'emergenza. Il criterio di "particolare necessità" - che in qualche modo legittimava una reiterazione di "contratti" a termine - nel 2012 è stato eliminato dal legislatore (art. 4 , comma 11 , della legge 183/2011 legge finanziaria 2012) modificando l'articolo 9 del D.lgs 139/06 nei termini seguenti: “ In caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale motivate dall’Autorità competente che opera il richiamo “. Sparisce quindi dal testo la parola "particolari (necessità)", stravolgendo nella sostanza la caratteristica principale del richiamo temporaneo, ovvero, la sua straordinarietà.